la seguente legge: Art. 1. Modificazioni all'articolo 1 della legge regionale 27 agosto 1987, n. 28 1. L'importo massimo del contributo di cui all'articolo 1, secondo comma della legge regionale 27 agosto 1987 n. 28, e' elevato a lire 1.800.000; tale valore e' aggiornato annualmente con deliberazione della Giunta regionale sulla base del tasso di inflazione. 2. Il rimborso di cui all'articolo 1 terzo comma e' elevato al 70 per cento delle spese sostenute dall'assistito.