la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                     Modificazioni all'articolo 1
             della legge regionale 27 agosto 1987, n. 28
 
   1. L'importo massimo del contributo di cui all'articolo 1, secondo
comma della legge regionale 27 agosto 1987 n. 28, e' elevato  a  lire
1.800.000;  tale  valore  e' aggiornato annualmente con deliberazione
della Giunta regionale sulla base del tasso di inflazione.
   2.  Il rimborso di cui all'articolo 1 terzo comma e' elevato al 70
per cento delle spese sostenute dall'assistito.